La testimonianza dell’avvocato Marco Calandrino (foro di Bologna) sul “preavviso di rigetto” di 7 domande di accesso all’iter transattivo avanzate da suoi clienti.
Ieri 17 ottobre 2012 ho ricevuto 4 pec (messaggi di posta elettronica certificata), e oggi 3, dal Ministero della Salute, con oggetto “Transazioni di cui alle leggi 29 novembre 2007, n.222 e 24 dicembre 2007, n.244”.
Tali comunicazioni contenevano una sorta di “preavviso di rigetto” di 7 domande di accesso all’iter transattivo avanzate da miei clienti.
Il testo recita così: “Con riferimento alla domanda di adesione alla procedura transattiva indicata in oggetto per l’accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni, si rappresenta che la domanda non è accoglibile in quanto risulta che sia decorso il termine di cui all’art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012. Entro venti giorni dal ricevimento della presente, la S.V. ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, al seguente indirizzo: …. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
Tutte le 7 lettere sono identiche; in una hanno aggiunto anche il motivo della mancanza di ascrivibilità tabellare (affermazione errata, in quanto la persona ha avuto invece il riconoscimento con sentenza passata in giudicato, sentenza che era stata inviata al Ministero Salute); in un’altra anche il motivo di cui al comma 2 dell’art.5 del DM 04.05.2012 (quello che si riferisce all’epoca del contagio).
Questi 7 miei clienti sono tutti emofilici e quindi è chiaro che il Ministero vuole applicare la prescrizione anche agli emofilici.
E quanto all’epoca del contagio, al mio cliente (a cui è stato contestato anche tale profilo) furono somministrati emoderivati dal 1975 e la prima diagnosi di “danni epatici” fu nel 1987: quindi è chiaro che il Ministero sta escludendo anche coloro che come periodo di contagio sono “a cavallo” del 1978. In questo modo si rischia che solo coloro nati dopo il 1978 abbiano la certezza di non venire esclusi per questo motivo.
Le previsioni più “catastrofiche” si stanno avverando.
Ho reso pubblica questa notizia solo dopo aver informato i 7 miei clienti direttamente interessati (per correttezza), nonchè alcuni miei Colleghi.
I 7 interessati, comunque, hanno pendente da oltre un anno un procedimento avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo proprio in relazione all’iter transattivo in questione, e stanno promuovendo il ricorso al Tar Lazio, impugnando proprio l’art.5 del DM 4 maggio 2012.
Avv. Marco Calandrino del Foro di Bologna
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