Era ormai diventato pacifico che ricorrendo al Giudice del Lavoro era possibile farsi riconoscere la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmata della seconda componente dell’indennizzo legge 210/92, cioè l’indennità integrativa speciale.
Così aveva deciso la Corte di Cassazione con sentenza 15894/2005 e così avevano deciso centinaia di giudici di tutti i tribunali d’Italia.
Il Ministero della Salute non si adeguava spontaneamente a tale indirizzo, però è altrettanto vero che nelle cause spesso rinunciava a difendersi nel merito e nella stragrande maggioranza dei casi non impugnava le sentenze ad esso sfavorevoli. Al di là dei “precedenti” giurisprudenziali, il fondamento di tale rivalutazione si basa su argomenti solidi: interpretazione delle norme, valutazioni logiche, esegesi della volontà del legislatore, ratio dell’indennizzo stesso, quadro costituzionale.
Ora la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, è nuovamente intervenuta sul tema (sentenza 21703 del 13 ottobre 2009) questa volta, però, per discostarsi da tale consolidato orientamento.
Lo ha fatto, per la verità, senza portare elementi nuovi, senza motivazioni originali e convincenti, ma semplicemente “appiattendosi” su un’interpretazione letterale delle norme, interpretazione peraltro mal intesa e molto discutibile.
Questa recente decisione, non possiamo negarlo, apre uno scenario d’incertezza: i giudici dei vari tribunali potranno infatti aderire a quest’ultimo orientamento, abbandonando quello precedentemente consolidatosi, e parimenti è probabile che il Ministero impugni tutte le sentenze ad esso non favorevoli, allungando quindi i tempi processuali.
Insomma: quelle che fino a qualche mese fa erano cause “sicure”, ora sono diventate cause “incerte”.
In prospettiva sul punto si dovranno pronunciare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e ciò per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi.
Nel frattempo, l’auspicio è che quest’ultima sentenza della Cassazione possa rimanere “isolata”: abbiamo infatti già notizia di sentenze di vari giudici, successive al 13 ottobre 2009, che hanno continuato a seguire il precedente, ma più convincente e fondato, orientamento.
