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Rivalutazione: la situazione al settembre 2009

Rivalutazione: la situazione al settembre 2009

La legge 210 del 1992 -successivamente integrata e modificata- è una legge assistenziale con obiettivi solidaristici, in quanto riconosce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Detto indennizzo è composto da due voci: la prima, denominata “indennizzo”, viene rivalutata ogni anno al costo della vita, la seconda, denominata “indennità integrativa speciale”, è rimasta inalterata nel corso degli anni.

Una questione che si è posta riguarda, appunto, la rivalutabilità di tale seconda componente: sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15894 del 28 luglio 2005.

Con la stessa la Suprema Corte ha affermato che “non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente – indennità integrativa speciale – (omissis) che entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso attuale di inflazione programmata”.

Sono seguite centinaia di cause in tutta Italia e i tribunali aditi hanno sempre riconosciuto il diritto alla rivalutazione per entrambe le voci dell’indennizzo ex lege 210/92, e conseguentemente il diritto a ricevere le somme non pagate in passato a tale titolo, nonché la rivalutazione per il futuro.

Oggi chi vuole ottenere la rivalutazione deve iniziare una causa avanti la sezione Lavoro del Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede: conforta la breve durata di tali cause (non più di due anni ma, in genere, anche di meno), l’assenza di spese processuali (sono cause “esenti”, trattandosi di materia previdenziale), e l’esito sicuramente positivo.

Il “gioco vale la candela”: una volta ottenuta la sentenza favorevole, si ricevono gli importi della rivalutazione non pagata nel passato (a seconda dei casi, varie migliaia di euro, che possono arrivare ad oltre 12 mila per chi riceve l’indennizzo da più tempo), e la rata bimestrale dell’indennizzo viene aumentata per il futuro di circa 250 euro; inoltre il Giudice condanna in genere il Ministero soccombente a pagare anche le spese legali.