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Il volontariato e le società scientifiche

Il volontariato e le società scientifiche

Una nota congiunta per l’approvazione dell’accordo interministeriale per l’utilizzo del Fattore VIII da plasma nazionale.
Nota del volontariato e delle società scientifiche: testo completo [PDF: 50 Kb]

Dalla nota si legge che: “sarebbe auspicabile l’approvazione della mozione relativa all’Atto n. 1-00649, pubblicato il 5 giugno 2012, nella seduta n. 736, promossa dal Sen. Bosone e sostenuta da un’ampia condivisione e rappresentanza politica sul tema. Tale Accordo consentirebbe, infatti, di mettere a disposizione delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo che ne hanno necessità, quali ad esempio Afghanistan, Egitto, India e America Latina, gli emoderivati eccedenti il fabbisogno nazionale per la tutela della salute degli ammalati che vivono in aree particolarmente svantaggiate, assicurando così un utilizzo razionale ed etico di tale risorsa e valorizzando, altresì, l’aspetto volontaristico e anonimo della donazione e l’impegno quotidiano dei professionisti e della rete trasfusionale del nostro Paese.

Il milione e 700 mila donatori volontari afferenti ad AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES; i professionisti del settore rappresentati da SIMTI e AICE; i pazienti emofilici di FEDEMO e FONDAZIONE PARACELSO; sulla base di quanto indicato dalla Legge n. 219/’05 e dai Decreti applicativi del Ministero della Salute del 12 aprile 2012, chiedono un intervento urgente e risolutivo, anche al fine di prevenire eventuali scadenze di prodotto, affinché siano messi in atto i progetti di cooperazione internazionale attraverso l’approvazione di un Accordo tra i Ministeri  della Salute, della Difesa e degli Affari esteri e le Regioni e PP.AA., in linea con i principi guida sulla “salute globale” che ispirano i programmi sanitari della cooperazione italiana allo sviluppo.

 

Il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147, al l’articolo 10, comma 4, dispone che ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti intermedi, eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono essere esportati o ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o progetti, nell’ambito dei quali può essere prevista la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro.

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