A cura dell’Avv. Marco Calandrino, consulente legale di FedEmo
Tutti ormai sappiamo che il decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge n.122 del 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2010), all’art.11, commi 13 e 14, recita: “Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Se il comma 13 è chiaro (la rivalutazione non è dovuta), il comma 14 si presta a due diverse interpretazioni: chi sta percependo la rivalutazione in seguito a sentenza passata in giudicato continua a percepirla, ma con l’importo “bloccato” al 31 maggio 2010 (non avrà quindi futuri “scatti” di rivalutazione), ed è questa l’interpretazione ad oggi seguita dal Ministero dell’Economia e da molte delle sue Direzioni Provinciali, oppure -seconda interpretazione- la rivalutazione ottenuta con sentenza passata in giudicato dal 31 maggio 2010 non è più dovuta e si torna agli importi pre-sentenze, interpretazione ad oggi seguita da diverse Regioni e Aziende Sanitarie Locali, su indicazione del Ministero della Salute. Sia il comma 13, sia il comma 14 (comunque lo si interpreti), sono a mio avviso illegittimi, in quanto violano anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Ecco perchè abbiamo promosso dei ricorsi collettivi, ciascun legale per conto dei propri assistiti, alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo: dopo essermi confrontato con alcuni Colleghi, stimo che complessivamente siano oltre 1000 le persone che si sono rivolte alla Corte Europea per chiedere giustizia. Possono rivolgersi alla Corte Europea tutti coloro che percepiscono l’indennizzo ex lege 210/92, sia che siano in causa per ottenere la rivalutazione, sia che non abbiano mai iniziato una causa, sia che abbiano una sentenza positiva e non stiano però ricevendo la rivalutazione, e persino coloro che -con sentenza positiva- la stiano percependo (sono pure interessati in quanto, certamente, non riceveranno i futuri “scatti” di rivalutazione).
Che cosa abbiamo sostenuto davanti alla Corte Europea?
Violazione dell’art. 6 CEDU (norma sul giusto processo) che afferma: “Ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile […]”. Tale norma sul giusto processo è sempre stata interpretata dalla Corte, in relazione al profilo della legittimità di norme interpretative con efficacia retroattiva come quella qui in discussione, nel senso che “sebbene in teoria non è precluso al legislatore, in materia civile, di adottare nuove disposizioni retroattive per regolare diritti derivanti da una legge esistente, il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo sanciti dall’art. 6 Cedu impediscono qualsiasi ingerenza del legislatore – salvo che per impellenti motivi di interesse generale – con l’amministrazione della giustizia volta ad influenzare la decisione giudiziaria di una controversia”: sentenza Scordino c. Italia del 29.03.2006. L’art. 6 CEDU impone al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire su una singola causa, o su una determinata categoria di controversie, tramite l’emanazione di leggi interpretative con efficacia retroattiva che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per lo Stato-parte del procedimento. Tale ingerenza nell’amministrazione della giustizia si manifesta in maniera evidente nel caso di specie: lo Stato italiano, parte in causa, in alcune situazioni già risultato soccombente all’esito del procedimento giudiziario, ha scelto in queste ultime di non impugnare la sentenza a lui sfavorevole pronunciata dal giudice di merito e ha invece preferito scegliere una strada più facile: quella di assumere il ruolo di Stato-legislatore al fine di emanare una norma che negasse il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, anche in spregio -in alcuni casi- della pronuncia giurisprudenziale già intervenuta e passata in giudicato. La Corte Europea ha sottolineato in più occasioni che uno Stato non può introdurre slealmente una interpretazione normativa a suo favore di una norma sub iudice.
Violazione degli articoli 13 e 17 CEDU: tale iniziativa legislativa rappresenta anche abuso del diritto, vietato dall’art. 17 CEDU: lo Stato italiano approfittando della sua “posizione dominante”, che lo vede allo stesso tempo parte processuale e legislatore, è intervenuto sulla questione, negando il diritto dei ricorrenti di godere dell’indennizzo rivalutato. Lo Stato ha anche violato il diritto dei ricorrenti all’effettività della tutela giudiziaria, sancito dall’art.13 CEDU.
Violazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU, che dispone: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”. E’ quindi del tutto incomprensibile il dettato dei commi 13 e 14 dell’art. 11, D.L. 31.05.2010, n. 78, i quali, ponendosi in netto contrasto rispetto a quanto sopra richiamato, negano invece il diritto alla rivalutazione: tale norma, infatti, introduce una immotivata e immotivabile discriminazione tra vaccinati e affetti dalla sindrome da Talidomide da un lato (ai quali è riconosciuta la rivalutazione), e emofilici/talassemici o comunque soggetti emotrasfusi dall’altro. A causa del D.L. 78/2010 gli emotrasfusi, pur se infettati dai virus dell’HIV e/o dell’epatite, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano -rischio di decesso compreso- diventano “malati di serie B”, e viene quindi loro negato il diritto alla rivalutazione della voce “indennità integrativa speciale”, e cioè la componente più sostanziosa dell’indennizzo.
Violazione degli articoli 2 e 8 CEDU: l’art. 2 CEDU tutela il diritto alla vita, mentre l’art. 8 CEDU tutela il diritto alla vita privata e familiare, all’interno della quale è ricompreso anche il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica. La Corte Europea ha affermato che si verifica una lesione del diritto alla vita privata “non solo quando uno Stato pone in essere comportamenti attivi nei confronti di un individuo, ma anche quando le sue omissioni sono suscettibili di ledere le situazioni giuridiche che si ritengono protette”. La tutela dei diritti garantiti dalla Cedu deve essere effettiva: questo comporta che quando il legislatore compensa un danno alla salute con uno strumento di tipo indennitario può determinarne liberamente l’ammontare, ma deve contestualmente garantirne l’equità rispetto al danno subito. E non si può certo considerare equo un indennizzo che non verrà più rivalutato per il 95% del suo ammontare (a questo corrisponde infatti la componente dell’indennità integrativa speciale): il D.L. 78 del 2010 negando il diritto all’integrale rivalutazione dell’assegno ex lege 210/92 svuota quindi completamente di significato l’intervento assistenziale, destinato ad essere sempre meno efficace a causa della progressiva svalutazione monetaria.
Violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1: la Corte Europea ha chiarito che nel concetto di “beni” tutelato da questo articolo rientrano anche le prestazioni di tipo assistenziale. In base a tale norma, una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. In ogni caso, anche a voler ammettere lo scopo di pubblica utilità, il sacrificio richiesto ai ricorrenti non può certo definirsi equo. Infatti la privazione subita dai ricorrenti finisce (o comunque finirà in futuro, tenuto conto dell’incidenza dell’inflazione) per determinare una situazione di mancanza totale di indennizzo.
Che cosa abbiamo chiesto alla Corte Europea?
L’accertamento delle violazioni della Cedu commesse dallo Stato Italiano, con la possibilità per i ricorrenti di ottenere la rivalutazione secondo il tasso d’inflazione programmato dell’assegno bimestrale ex lege 210/92 anche nella componente chiamata “indennità integrativa speciale”, e il riconoscimento di un’equa soddisfazione, a titolo di risarcimento che tenga conto dei danni morali e patrimoniali subiti dai ricorrenti.
ENTRO QUANDO CI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA CORTE EUROPEA?
Ci si può rivolgere alla Corte Europea entro 6 mesi dalla “decisione finale” che si intende contestare, che in generale è una sentenza, ma può essere -come in questo caso- anche una norma di legge (dimostrando però che non sarebbe possibile ottenere giustizia con “vie interne”, cioè rivolgendosi a giudici nazionali). Quindi, in questo caso, il termine per il ricorso alla Corte di Strasburgo “scadeva” il 30 novembre scorso, considerando come decorrenza dei 6 mesi la pubblicazione del decreto legge n.78 (31 maggio 2010), motivo per cui tutti ci siamo affrettati a rispettare tale termine. Esiste però un’altra possibile interpretazione: che il termine di 6 mesi decorra dalla conversione in legge del decreto legge: in questo caso con legge n.122 del 30 luglio 2010. Il termine entro cui rivolgersi alla Corte Europea sarebbe quindi il 30 gennaio 2011. Questa interpretazione è avvalorata dalla sentenza Miconi contro Italia del 6 maggio 2004, nella quale la Corte Europea (seppur riguardo a una situazione solo in parte analoga) decise che: …the six-month period ran from the entry into force of the law complained of. In this respect, the Court considers that where the law complained of is a provisional act, such as the legislative decree in the present case, the “final decision” within the meaning of the Convention is the definitive Law which embodies that act.
Speriamo che da Strasburgo arrivi quella giustizia che Roma finora ha negato…
Avv. Marco Calandrino del Foro di Bologna